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Contratti di locazione: Obbligatoria la registrazione telematica

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Il D.L. 16/2012 art.8 c.10-bis, cambia la modalità di registrazione dei contratti d’affitto, infatti, gli immobili potranno essere registrati anche in modalità telematica. Chi possiede 10 o più appartamenti, anche se ne fitta solo uno, è obbligato ad utilizzare
questo tipo di registrazione telematica.

Precedentemente questo decreto, l’obbligo di registrare i contratti delle abitazioni per via telematica, era rivolto solamente a chi possedeva almeno cento appartamenti.

I benestanti proprietari di numerosi immobili, dovranno quindi rivolgersi a professionisti abilitati, come geometri, commercialisti, agenti di affari in mediazione, CAF, agenzie immobiliari e consulenti del lavoro, per effettuare la registrazione dei contratti, una misura che consente il pagamento online delle imposte di registro, di bollo, di eventuali interessi e sanzioni.

Quello che è stato abolito invece, è la comunicazione obbligatoria alla Questura per le cessioni di fabbricati, secondo il decreto stabilito il D.L. n. 79 del 20.06.2012 convertito in legge n. 131 il 7 agosto 2012. In pratica non sono obbligati alla comunicazione, tutti i contratti di locazione scritti o verbali, di durata non superiore a 30 giorni.

Ministero dell’interno ed agenzia delle entrate, secondo accordi interni, si trasmetteranno informazioni per la registrazione nel sistema informativo, che provvederà a raccogliere tutti i dati.

Per quanto riguarda i contratti di locazione in comodato e per i contratti non soggetti a registrazione, l’obbligo potrà essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico, oggi non ancora disponibile poiché in lavorazione.


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